Modifiche all’art. 4 bis (Taglio colturale e relative autorizzazioni) della L.R. 12 aprile 1994 n° 28 (interventi di forestazione e valorizzazione ambientale), introdotto dall’art. 111 della L.R. 8.2.2005 n° 6 (Legge finanziaria regionale 2005)
TESTO DELLA 3^ COMMISSIONE
ARTICOLO 1
Modifiche all’art. 4 bis (Taglio colturale e relative autorizzazioni) della L.R. 12 aprile 1994 n° 28 (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale)
1. Al comma 1, terzo capoverso, ultima parte, dell’art. 4 bis (taglio colturale e relative autorizzazioni) della L.R. 12 aprile 1994 n° 28 (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale) sono sopresse le parole: “al fine di limitare il costo ai cittadini delle aree montane per il soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico è ammesso di cofinanziare i costi dei tagli destinati ad uso civico con tagli destinati alla vendita sul libero mercato, anche nell’ambito del medesimo progetto”.
PROPOSTA DI MODIFICA del CONSIGLIERE DONATO DI MATTEO
ARTICOLO 1
Modifiche all’art. 4 bis (Taglio colturale e relative autorizzazioni) della L.R. 12 aprile 1994 n° 28 (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale)
1. Al comma 1, terzo capoverso, ultima parte, dell’art. 4 bis (taglio colturale e relative autorizzazioni) della L.R. 12 aprile 1994 n° 28 (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale) sono modificate le parole: “al fine di limitare il costo ai cittadini delle aree montane per il soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico è ammesso di cofinanziare i costi dei tagli destinati ad uso civico con tagli destinati alla vendita sul libero mercato, anche nell’ambito del medesimo progetto” e sostituite con: “Nell’ambito di un medesimo progetto di taglio è ammesso ridurre i costi della fruizione dell’uso civico di legnatico per i cittadini delle aree montane con i proventi derivanti dalla vendita del legnatico sul libero mercato purché o tali tagli siano previsti da Piani di gestione o assestamento vigenti o scaduti da meno di un quinquennio o il progettista alleghi uno studio che assicuri che il taglio è stato progettato secondo i dettami della Gestione Forestale Sostenibile relativa all’intera proprietà dell’Ente”.
2. Al comma 1, settimo capoverso, ultima punto del punto a), dell’art. 4 bis (taglio colturale e relative autorizzazioni) della L.R. 12 aprile 1994 n° 28 (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale) sono modificate le parole: “descrizione del soprassuolo compresa la stima della massa legnosa da prelevare con l’intervento colturale” con le parole: “descrizione del soprassuolo compresa la stima della massa legnosa da prelevare con l’intervento colturale stimata:
· Per cedui o tagli di avviamento ad alto fusto mediante aree di saggio con frequenza minima di 1/10 ha;
Per fustaie o soprassuoli transitori con idonei metodi dendrometrici a seguito di cavallettamento puntuale delle piante da abbattere e marcatura con martello forestale (martellata);
Per progetti su fustaie o soprassuoli transitori di superficie superiore ad 1 ha e non previsti da piani di gestione o di assestamento si potrà presentare un progetto di massima con una stima della massa legnosa determinata con aree di saggio o prove relascopiche con l’obbligo di perfezionarla con martellata successivamente all’acquisizione dei necessari nulla osta. Questo elaborato dovrà essere validato dall’autorità forestale prima dell’inizio dei lavori selvicolturali in bosco. Nel caso si tratti di progetti poliennali a lotti, l’operazione di “martellata” ed il relativo elaborato, potranno essere esplicati annualmente relativamente al lotto che cade al taglio nelle stagione silvana corrente.”
RELAZIONE
La preoccupazione della Commissione, espressa nella relazione, era quella che con tale norma non si favorisse un taglio eccessivo, che limitasse nel tempo la fruizione del diritto di uso civico, non certo quello di penalizzare le popolazioni delle aree montane. Si propone quindi, di non eliminare il comma, bensì di modificarlo legandolo o alla applicazione di un Piano di gestione, il che di per sé assicura la sostenibilità ambientale dell’intervento, o, in mancanza di tale strumento, a uno studio da allegare al progetto di cui farà parte integrante, che dimostri che il taglio è realizzato secondo i principi della Gestione Forestale Sostenibile che assicuri la perpetuabilità del bosco negli anni futuri.
La seconda modifica è una specificazione tecnica relativa alla modalità di progettazione dettata dall’esperienza di applicazione della norma al fine di specificare, in base ai vari tipi di soprassuolo, le modalità di stima della massa legnosa da prelevare.
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