26 gennaio 2009

ASTA PUBBLICA DI LOTTO BOSCHIVO

LaST%20(Cobalt)%20Customize VENDITA A CORPO DEL LOTTO BOSCHIVO ASSEGNATO AL TAGLIO NELLE PARTICELLE ASSESTAMENTALI N° 1B e 3 UBICATE NELLE LOC.”FONTE SECCA E FOSSO DI FONTE SECCA”, PER UNA MASSA LEGNOSA STIMATA DI CIRCA 2.014 MC, PARI A CIRCA 20.142 Q.LI (STATO FRESCO), IN TERRITORIO E DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ROCCA PIA (L’AQUILA) .

AVVISO D’ASTA >>>>        CAPITOLATO D’ONERI >>>>

16 gennaio 2009

PSR Misura 226: Proroga presentazione domande

n_art_0063 Con Determinazione Dirigenziale n° DH7/2 dell'8 gennaio 2009 il Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale ha disposto la proroga di 60 giorni del termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento relative alla Misura 226 "Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi".

Determinazione Dirigenziale DH7/2 del 08/01/2009

14 gennaio 2009

Bando pubblico per l’attuazione della Misura 226 “Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi” PSR Abruzzo 2007-2013 – Richiesta chiarimenti

faggio_icona Pubblichiamo una nota del Coordinamento dei Consorzi Forestali inviata alla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio

Un approfondito studio del Bando di cui in oggetto ha evidenziato alcuni aspetti che sollevano dubbi e delle osservazioni metodologiche che richiedono chiarimenti.

Paragrafo 11Determinazione dei costi e tipologie di intervento ammissibili a finanziamento (pag. 19) - Azione A) Ricostituzione dei boschi danneggiati dagli incendi.

Nell’ambito di tale azione è contemplata la bonifica dell’area percorsa dagli incendi mediante “tagli di smantellamento, come descritti nella voce A23d del Prezzario Regionale per interventi di forestazione” che recita:

A 23 - Intervento selvicolturale su bosco ceduo degradato mediante taglio di tramarratura e succisione delle ceppaie intristite e deperienti, taglio dei polloni sovrannumerari, riceppatura, ecc. compreso l'allestimento del materiale utile ritraibile, l'allontanamento e l'eliminazione di quello di risulta e per terreni anche rocciosi e scoscesi:

d) con taglio a raso per boschi incendiati

Dalla lettera della voce del Prezziario si evince che questa è utilizzabile solo ed esclusivamente se l’intervento di smantellamento interessa un bosco ceduo degradato incendiato.

Si evidenzia invece che la stragrande casistica dei boschi incendiati in Abruzzo coincide con fustaie artificiali (pinete) aventi in media 50 o 100 anni di età.

Per lo smantellamento delle tipologie forestali sopra richiamate si ritiene che non si possa che far ricorso all’Analisi Prezzi così come contemplato nelle premesse del PR, non essendo proponibile l’utilizzo della voce A23d (taglio a raso di ceduo degradato incendiato) poiché non adeguata né tecnicamente né economicamente.

Al fine di valutare la bontà di tale asserzione basta confrontare i dati medi di provvigione legnosa (massa legnosa presente su un ettaro di superficie) delle sopra richiamate tipologie forestali in esame:

Tipologia forestale

Provvigione legnosa media (massa legnosa totale) mc/ha

Pineta di Pino Nero di 100 anni

567 mc/ha corrispondenti a circa 5.103 qli/ha

(Cfr. Tavola alsometrica del Pino Nero III° classe di fertilità dei Prof.ri Bernetti e Cantiani)

Pineta di Pino Nero di 50 anni

334 mc/ha corrispondenti a circa 3.000 qli/ha

(Cfr. Tavola alsometrica del Pino Nero III° classe di fertilità dei Prof.ri Bernetti e Cantiani)

Ceduo misto degradato a fine turno (24-25 anni)

55,5 mc/ha corrispondenti a circa 550 qli/ha

(Cfr. Tavola alsometrica del ceduo misto matricinato pag. 513 “IL BOSCO CEDUO” di O. Ciancio e S. Nocentini)

Dalla tabella sopra riportata si evince che non è possibile utilizzare una voce di Prezzario congegnata per tagliare a raso un bosco incendiato con una massa legnosa media di 500-550 qli /ha per tipologie boschive aventi masse legnose sei o dieci volte superiori (3000-5000 qli/ha).

Non può quindi che farsi ricorso il ricorso all’Analisi Prezzi. Di tale opinione si richiede conferma.

C) Esbosco dei materiali utili ritraibili dall’intervento.

La voce A29 del PR per interventi di forestazione è utilizzabile solo per corrispondere l’esbosco di cui alla A23d (taglio raso di bosco ceduo degradato incendiato) trattandosi appunto di un sovrapprezzo della stessa.

Per l’esbosco del materiale legnoso ritraibile da tipologie di boschi percorsi da incendio, diverse dal ceduo degradato, è quindi necessario il ricorso all’Analisi Prezzi. Anche di tale opinione si richiede conferma.

Paragrafo 11.2 - Azione B) Interventi infrastrutturali finalizzati alla prevenzione- Manutenzione e adeguamento della viabilità forestale (pag. 21)

A) Manutenzione straordinaria della viabilità forestale.

Si fa presente che le voci del PR per interventi di forestazione, citate nel bando (A40, A41) risultano palesemente inadeguate sotto l’aspetto economico. Tale asserzione scaturisce da pregresse esperienze realizzate con il precedente PRS e da un’analisi comparativa dei vari prezzari regionali italiani circa le attività di manutenzione e costruzione di viabilità forestale.

Ci si propone pertanto di utilizzare il PR forestale (voci A40 e A41) per ricompensare interventi manutentivi afferenti solo ed esclusivamente a lavori di livellamento e/o di ripristino del piano viario usurato dal traffico eccessivo o da fenomeni erosivi eccezionali con l’ausilio di idoneo mezzo meccanico.

Di contro interventi manutentivi straordinari afferenti alle opere d’arti volte al presidio delle acque, ricarico di pietrisco sulla carreggiata, azioni sulle scarpate, ecc. potranno essere compensate ricorrendo al PR per opere edili. Di tale opinione si richiede conferma.

Paragrafo 11.2 - Azione B) Interventi infrastrutturali finalizzati alla prevenzione - Realizzazione di invasi idrici (pag. 24)

In relazione alla recinzione anti-intrusione viene imposto dal bando di non superare il dislivello di 1ml tra pelo libero dell’acqua e bordo superiore della recinzione posta al ad almeno 15 ml a partire dal centro della vasca.

In dette circostanze rende obbligatorio realizzare l’invaso nella tipologia semi-interrata al fine di poter predisporre una recinzione di almeno 2 ml di altezza (antintrusione).

In molti casi invece è opportuno, anche per motivi di sicurezza oltre che di semplicità di realizzazione, realizzare invasi idrici afferenti alla tipologia totalmente interrata. In tal caso ci si propone di realizzare la recinzione di 2,5 ml di altezza (anti-intrusione) ad una distanza di almeno 10ml dal bordo della vasca tale, nostro parere, da non ostacolare il prelievo mediante mezzo aereo. Di tale opinione si richiede conferma.

Paragrafo 15.1 - Presentazione delle domande di aiuto (pag. 24)

A tal riguardo risulta particolarmente efficace il confronto di detto paragrafo, lungo 4 pagine, con il corrispondente paragrafo del precedente bando PSR 2000/2006 del 2002 (vedi BURA n° 92 del 12/07/2002) contenuto in meno di una pagina.

La presentazione delle domande mediante portale SIAN, che presuppone che il beneficiario abbia già istituito un fascicolo aziendale contenente tutti i dati sui terreni comprese le modalità di possesso, avrebbe dovuto essere presupposto per una semplificazione e non, come accaduto, per una ulteriore burocratizzazione.

Al fine di rendere più fluida la progettazione senza inutili appesantimenti burocratici, volti solo a complicare e rendere inutilmente eccessivamente costoso l’iter di presentazione delle domande, si richiede pertanto un chiarimento che almeno ricalchi le precedenti esperienze.

In particolare per quanto concerne la presentazione degli elaborati cartografici e catastali si chiede di chiarire che, in presenza di fascicolo aziendale, l’estratto di mappa rilasciato dall’U.T.E, le visure catastali, l’estratto di CTR, la planimetria stato futuro, possano essere sostituite con “documentazione cartografica valida in base alle norme vigenti ai fini dell’individuazione delle opere oggetto d’intervento” e risultante nel fascicolo aziendale.

Stesso chiarimento di semplificazione riguarda la documentazione relativa al possesso dei terreni oggetto di intervento (contratti, convenzioni, ecc.) e la documentazione relativa la beneficiario, tutta documentazione già presente nel fascicolo aziendale. Si richiede conferma che la dizione “Qualora parte della documentazione elencata sia già in possesso dell’amministrazione e in corso di validità la stessa non dovrà essere nuovamente prodotta” riguardi anche la documentazione già presente nel fascicolo aziendale, che quindi non dovrà essere allegata alle domande.

Pregandovi di cortese urgenza, in considerazione della prossima scadenza del bando, distinti saluti

Giovanni Meuti

coordinatore

13 gennaio 2009

Bando pubblico per l’attuazione della Misura 226 PSR Abruzzo 2007-2013 – Applicabilità Art. 16 L.R. 3.3.1988 n° 25

13 gennaio 2009 - Pubblichiamo la nota inviata dal Coordinamento dei Consorzi Forestali d'Abruzzo alla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio


Il Punto 8) del Bando di cui in oggetto richiede che “Per le terre civiche si applica quanto previsto dall’art. 16 della Legge Regionale 3.3.1988 n° 25 “Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche – Esercizio delle funzioni amministrative”.

A seguito di una superficiale lettura di tale prescrizione alcuni Consorzi Forestali nostri associati hanno presentato delle richieste di determinazione regionale, peraltro rimaste inevase.

Una lettura approfondita dell’art. 16 della citata normativa ci porta invece a ritenere che tale normativa non trova applicazione nel caso specifico dei Consorzi Forestali in quanto non rientrante in nessuna delle forme previste dal suddetto art. 16.

Infatti lo stesso prevede che le terre civiche possono essere gestite, oltre che dai comuni e dalle amministrazioni separate, attraverso aziende speciali o “attraverso convenzioni con società di capitali”, oppure attraverso “concessioni di utenza” a “punto 1: società cooperative” “punto 2: coltivatori diretti o imprenditori agricoli”.

Nella fattispecie nessuno dei punti in questione è applicabile, in quanto i consorzi non sono aziende speciali né società di capitali, né, a maggior ragione, si può parlare di “concessioni di utenza”, peraltro riservate alle società cooperative, e i consorzi non lo sono, o a “coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale”, figura peraltro non più esistente né nella normativa regionale né in quella nazionale.

A parere di questo coordinamento, ai fini della applicazione della normativa dell’art. 16, in realtà i consorzi forestali sono semplice emanazione organizzativa dei comuni o amministrazioni separate.

L’art. 2602 del Codice Civile, a norma della quale i Consorzi Forestali sono stati costituiti, infatti recita: “Con il contratto di Consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.

E ciò è esattamente ciò che fanno i Consorzi Forestali: i Comuni, attraverso una regolare Deliberazione del Consiglio comunale in cui aderiscono ad un Consorzio, al fine di razionalizzare lo svolgimento di fasi delle attività forestali, istituiscono una organizzazione comune.

Il comune o l’amministrazione separata resta quindi “gestore” delle terre civiche, sia in quanto partecipante al Consorzio, sia per il mandato ad essa conferito, che non può mai andare oltre quanto previsto con la Delibera di Consiglio comunale. Il consorzio non può quindi fare altro che “attuare” le legittime decisioni del comune o amministrazione separata, espresse in atti, quello iniziale o quelli successivi.

Peraltro, in ogni caso, nell’attività consortile non viene mai meno la garanzia per la collettività di un determinata zona di poter godere uti singoli e uti cives delle risorse naturali loro imputabili dal vincolo di uso civico. Anzi la presenza del Consorzio garantisce una razionale gestione tecnica e favorisce una conservazione del sistema della proprietà collettiva restando inalterati i principi di inalienabilità, inusucapibilità, indivisibilità e destinazione perpetua delle proprietà forestali. La struttura consortile favorisce inoltre un rapporto di relazione continua con le collettività locali e garantisce forme e tassi di utilizzo delle proprietà forestali tali da mantenerne la vitalità e funzionalità, rilevanti e costanti nel tempo, di interesse economico, ma anche ambientale e sociale.

I comuni e le amministrazioni separate, infine, si sono mosse in adesione a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto Leg.vo n° 227 del 18 maggio 2001 “Decreto legislativo in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale”, che all’art. 5 comma 3 recita: “Per favorire lo sviluppo ed una più razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative.

La stessa Regione Abruzzo, peraltro, in passato, giustamente, non ha mai richiesto la procedura dell’art. 16 L.R. 25/88 ai Consorzi Forestali, pur avendoli regolarmente finanziati con fondi pubblici, di fatto riconoscendone la funzione strumentale.

Alla luce di quanto evidenziato, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici, siamo a richiedere un Vs. autorevole parere che chiarisca, soprattutto, ma non soltanto, ai fini del Bando in oggetto, la non applicabilità dell’art. 16 della L.R. 25/88 ai Consorzi Forestali costituiti ai sensi dell’art. 2602 del Codice Civile.

Pregandovi di cortese urgenza, in considerazione della prossima scadenza del bando, distinti saluti

Giovanni Meuti

coordinatore