13 gennaio 2009 - Pubblichiamo la nota inviata dal Coordinamento dei Consorzi Forestali d'Abruzzo alla Regione Abruzzo
Il Punto 8) del Bando di cui in oggetto richiede che “Per le terre civiche si applica quanto previsto dall’art. 16 della Legge Regionale 3.3.1988 n° 25 “Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche – Esercizio delle funzioni amministrative”.
A seguito di una superficiale lettura di tale prescrizione alcuni Consorzi Forestali nostri associati hanno presentato delle richieste di determinazione regionale, peraltro rimaste inevase.
Una lettura approfondita dell’art. 16 della citata normativa ci porta invece a ritenere che tale normativa non trova applicazione nel caso specifico dei Consorzi Forestali in quanto non rientrante in nessuna delle forme previste dal suddetto art. 16.
Infatti lo stesso prevede che le terre civiche possono essere gestite, oltre che dai comuni e dalle amministrazioni separate, attraverso aziende speciali o “attraverso convenzioni con società di capitali”, oppure attraverso “concessioni di utenza” a “punto 1: società cooperative” “punto 2: coltivatori diretti o imprenditori agricoli”.
Nella fattispecie nessuno dei punti in questione è applicabile, in quanto i consorzi non sono aziende speciali né società di capitali, né, a maggior ragione, si può parlare di “concessioni di utenza”, peraltro riservate alle società cooperative, e i consorzi non lo sono, o a “coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale”, figura peraltro non più esistente né nella normativa regionale né in quella nazionale.
A parere di questo coordinamento, ai fini della applicazione della normativa dell’art. 16, in realtà i consorzi forestali sono semplice emanazione organizzativa dei comuni o amministrazioni separate.
L’art. 2602 del Codice Civile, a norma della quale i Consorzi Forestali sono stati costituiti, infatti recita: “Con il contratto di Consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.
E ciò è esattamente ciò che fanno i Consorzi Forestali: i Comuni, attraverso una regolare Deliberazione del Consiglio comunale in cui aderiscono ad un Consorzio, al fine di razionalizzare lo svolgimento di fasi delle attività forestali, istituiscono una organizzazione comune.
Il comune o l’amministrazione separata resta quindi “gestore” delle terre civiche, sia in quanto partecipante al Consorzio, sia per il mandato ad essa conferito, che non può mai andare oltre quanto previsto con la Delibera di Consiglio comunale. Il consorzio non può quindi fare altro che “attuare” le legittime decisioni del comune o amministrazione separata, espresse in atti, quello iniziale o quelli successivi.
Peraltro, in ogni caso, nell’attività consortile non viene mai meno la garanzia per la collettività di un determinata zona di poter godere uti singoli e uti cives delle risorse naturali loro imputabili dal vincolo di uso civico. Anzi la presenza del Consorzio garantisce una razionale gestione tecnica e favorisce una conservazione del sistema della proprietà collettiva restando inalterati i principi di inalienabilità, inusucapibilità, indivisibilità e destinazione perpetua delle proprietà forestali. La struttura consortile favorisce inoltre un rapporto di relazione continua con le collettività locali e garantisce forme e tassi di utilizzo delle proprietà forestali tali da mantenerne la vitalità e funzionalità, rilevanti e costanti nel tempo, di interesse economico, ma anche ambientale e sociale.
I comuni e le amministrazioni separate, infine, si sono mosse in adesione a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto Leg.vo n° 227 del 18 maggio 2001 “Decreto legislativo in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale”, che all’art. 5 comma 3 recita: “Per favorire lo sviluppo ed una più razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative.”
La stessa Regione Abruzzo, peraltro, in passato, giustamente, non ha mai richiesto la procedura dell’art. 16 L.R. 25/88 ai Consorzi Forestali, pur avendoli regolarmente finanziati con fondi pubblici, di fatto riconoscendone la funzione strumentale.
Alla luce di quanto evidenziato, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici, siamo a richiedere un Vs. autorevole parere che chiarisca, soprattutto, ma non soltanto, ai fini del Bando in oggetto, la non applicabilità dell’art. 16 della L.R. 25/88 ai Consorzi Forestali costituiti ai sensi dell’art. 2602 del Codice Civile.
Pregandovi di cortese urgenza, in considerazione della prossima scadenza del bando, distinti saluti
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