10 febbraio 2009

Risposta dei Comuni alla comunicazione del CFS di istruttoria sfavorevole delle domante per i Piani di Gestione

COMUNE DI __________________

Provincia di L’AQUILA

Prot.

__________, Lì __________

OGGETTO: Piano forestale Triennale (DELIBERA G.R.A. 29.09.2008 N° 897/P – BURA N° 62 DEL 12.11.2008) – Redazione Piano di Gestione – CHIARIMENTI

RACCOMANDATA R.R.

Ill.mo Sig.

Comandante

Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato

 

Via Duca degli Abruzzi, 22

67100

L’AQUILA (AQ)

e. p.c. A

Mauro Febbo

Regione Abruzzo - Assessore Politiche agricole e di Sviluppo rurale, forestale, Caccia e Pesca

 

Via Catullo, 17

65127

PESCARA

Il COMUNE DI ______________, in persona del suo Sindaco e legale rappr.te pro tempore,

PREMESSO CHE

- con nota prot. n° __________ del _________, notificata il successivo __________, l’intestato Comando Provinciale, nella persona del Vice Questore Aggiunto, Dott. Domenico TASCIONE, ha comunicato allo scrivente Comune l’intenzione di istruire, con parere tecnico-amministrativo sfavorevole, l’istanza presentata dal Comune per l’ammissione dello stesso al finanziamento di cui al Piano per il triennio 2008-2010, “Interventi di Forestazione e Valorizzazione Ambientale”.

- le ragioni di siffatta decisione sono state così determinate:

· “..affidamento dell’incarico per la redazione del Piano di Gestione a soggetto non abilitato ai sensi della vigente normativa..”;

· “..mancanza della richiesta dichiarazione di adesione da parte del beneficiario finale alla metodologia elaborata nell’ambito del Progetto “Sistema informativo geografico di gestione forestale” (“Progettobosco”)..”.

Tutto ciò premesso, lo scrivente Comune, in persona del suo Sindaco e legale rappr.te pro tempore, ut supra individuato, intende sottoporre all’attenzione del procedente Comando Provinciale, le seguenti brevi osservazioni e/o controdeduzioni, anche al fine di far emergere gli interessi sottostanti all'azione amministrativa discrezionale, in modo da orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della pubblica amministrazione attraverso una ponderata valutazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) in gioco per il raggiungimento della miglior soddisfazione possibile dell'interesse pubblico.

In particolare, si fa rilevare che:

--la redazione del Piano di Gestione de quo è stata affidata, con opportuna delibera, al Consorzio Forestale ________________, di cui il Comune è consorziato, ma quel che qui rileva è che la responsabilità nonché la direzione della suddetta attività, in uno al preventivo di spesa, è stata assunta dal Dott. For. Franco COMPAGNONI, direttore tecnico del suddetto consorzio nonché professionista munito del prescritto titolo ed iscritto nell’albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Pescara al n° 193; dunque, abilitato, ai sensi della vigente legislazione, alla redazione del Piano.

Tale opportuna scelta trova il suo legittimo fondamento nelle seguenti norme: art. 17, comma 2, della Legge n°97/1994, recante “Nuove disposizioni per le zone montane”; art. 5, comma 3, e 7 del D. Lgs. n°227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57); art. 2/ter della L.R. n°28/1994 (Interventi di Forestazione e Valorizzazione Ambientale) -come modificato e ampliato-, oltre che nell’interpretazione fornita in tal senso dall’ormai univoca giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons. Stato, sez. VI, n°4383/2002).

Il primo dei tre articoli così recita:”Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricoloforestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l’esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, quale la forestazione, il riassetto idreologico e la sistemazione idraulica…”.

Con riferimento a tale disposizione, applicabile anche ai Consorzi Forestali, giusta combinato disposto degli artt. 5, comma 3 (..per favorire lo sviluppo ed una più razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai fini di un migliore coordinamento della gestione, soggetti privati e le imprese di cui all'articolo 7, comma 1..) e 7, comma 2 (..le norme di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono estese ai soggetti di cui al comma 1 anche per l'affidamento della gestione e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale..) del D. Lgs. n°227/2001, i giudici amministrativi hanno sottolineato come, ai soggetti di cui sopra, possano essere affidati anche servizi cd. “intellettuali”, oltre che “materiali”.

In ultimo, poi, l’art. 2/ter della L.R. n°28/1994, successive modifiche ed integrazioni, evidenzia come “..la Regione favorisce la ottimale gestione delle superfici forestali..”, riservando a strutture quali consorzi o società di gestione di risorse forestali, costituiti in forma mista pubblico – privato, una quota dei finanziamenti disponibili a seguito di presentazione di apposite istanze di finanziamento, corredate da progetti esecutivi, presentati dai suddetti organismi….

Orbene, proprio nell’ambito dell’anzidetta interpretazione giurisprudenziale, è stato sancito l’importante principio secondo cui l’unico ed imprescindibile presupposto per l’esecuzione di detti servizi –che nel nostro caso coincidono con la stesura della relazione tecnico-economica, afferente il Piano di gestione- è che l’incarico sia espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Ciò che, d’altronde, è avvenuto nel momento in cui –per ragioni di opportunità oltre che di efficienza, connesse alla partecipazione del Comune al Consorzio Forestale - si è optato, nel pieno rispetto della normativa vigente, per il Dott. For. Franco COMPAGNONI, professionista abilitato.

--Quanto all’omessa dichiarazione di adesione alla metodologia elaborata nell’ambito del “Progetto bosco”, si fa presente che la stessa non è stata presenta poiché non ricompresa tra la documentazione richiesta dal Bando in sede di presentazione della domanda. Tale dichiarazione era richiesta a “concessione del finanziamento” e quindi si reputava da rendere all’atto dell’ammissione al finanziamento de quo. Comunque, ove necessario in questa fase, tale adesione si può intendere formalizzata con la presente.

Con perfetta osservanza. Distinti saluti

IL SINDACO

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